Vendere all'estero è una sfida non solo per questioni logistiche ma, soprattutto, dal punto di vista burocratico e legislativo.
In questo articolo andremo a vedere regime OSS e regime IOSS, in cosa differiscono, quali sono i soggetti coinvolti da queste normative e quali sono gli adempimenti da conoscere.
Indice
Regime IOSS e OSS: in cosa differiscono?
Il sistema del "Mini one stop shop" è stato superato dell'introduzione del "One stop shop" o "OSS" (DLgs. 83/2021), per specifiche operazioni quali:
- Prestazioni di servizi B2C effettuate in Stati membri diversi da quello del prestatore;
- Vendite a distanza intracomunitarie soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo dei beni;
- Talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.
Il regime OSS (One Stop Shop) e il regime IOSS (Import One Stop Shop) sono regimi semplificati di dichiarazione e versamento IVA, ovunque dovuta. Andiamo ad analizzare le differenze più nel dettaglio.
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Il regime OSS (One Stop Shop)
Regime OSS: regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di:
- Applicare l’IVA dello Stato di destinazione;
- Dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati (il quale poi provvede alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati).
Il regime OSS si configura in modo diverso a seconda che la vendita avvenga in un paese membro dell'Unione Europea o extraeuropeo.
Il regime OSS per paesi UE
Il regime OSS per paesi facenti parte dell'Unione Europea riguarda:
- Levendite a distanza di beni intra-UE(quelli spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo, inclusi quelli sottoposti ad accisa) valido per soggetti passivi stabiliti in UE e non UE;
- Tutte le prestazioni di servizi B2C intra-UE(valido per i soggetti passivi stabiliti in Unione Europea);
Cessioni di beni interneeffettuate dalla piattaforma elettronica stabilita o non stabilita in UE.
Il regime OSS per paesi extra-UE
Il regime OSS non-UE riguarda solo le prestazioni di servizi rese a consumatori finali nell’UE (vale a dire da soggetti che non hanno stabilito la propria attività e che non hanno una stabile organizzazione nell'UE).
In particolare, si parla di tutti i servizi B2C inclusi i servizi “TTE” (ovvero telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici).
Il regime IOSS (Import One Stop Shop)
Il Regime IOSS riguarda le vendite a consumatori finali di beni (non quelli sottoposti ad accisa) importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.
I regimi semplificati consentono la gestione degli adempimenti IVA mediante procedure informatiche, e solo presso un’autorità fiscale, senza doversi identificare in tutti gli Stati membri in cui i servizi vengono resi. Ciò comporta i seguenti vantaggi:
- Identificazione elettronica ai fini IVA in un unico Stato membro;
- Dichiarazione e pagamento dell'IVA dovuta su vendite di beni e servizi in un'unica dichiarazione elettronica trimestrale, presso lo Stato di identificazione;
- Relazione con l'amministrazione fiscale del proprio Stato e nella propria lingua, anche per le vendite transfrontaliere.
Chi sono i soggetti interessati? Quali sono i requisiti?
Com'è possibile dedurre da quanto delineato finora, i soggetti interessati a regime OSS e IOSS sono due: soggetti passivi IVA all'interno dell'Unione Europea e soggetti passivi IVA extra-UE.
Aisoggetti passivi IVA UE già identificatiè richiesta solo la registrazione (Regime OSS UE) al fine di dichiarare e pagare l’IVA per:
- Servizi forniti a un soggetto non passivo in uno Stato membro in cui il fornitore non è stabilito (i quali vanno dichiarati nella dichiarazione IVA nazionale del rispettivo Stato membro);
- Vendite a distanza intra-UE di beni (vale a dire le vendite in cui le merci prodotte nell'UE o importate nell'UE prima della vendita, le quali situate in uno Stato membro vengono vendute e inviate da o per conto del fornitore a un soggetto non tassabile in un altro Stato membro).
I soggetti passivi extra-UE, al fine di dichiarare e pagare l'IVA per le vendite a distanza intra-UE di beni, sono tenuti a iscriversi al regime IOSS e possono distinguersi in:
- Soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in uno Stato Membro, anch’essi già identificati e tenuti solo a registrarsi (Regime OSS UE e regime IOSS);
- Soggetti passivi extra-UE senza stabile organizzazione in uno Stato Membro(anche se identificati in altro Stato membro), i quali devono identificarsi in Italia e registrarsi (Regime OSS non-UE e regime IOSS).
Tra i requisiti necessari, un'interfaccia elettronica (stabilita nell'UE o in un Paese terzo) che facilita la fornitura di merci (il cosiddettodeemed supplier) per:
- vendite a distanza intra-UE di beni;
- forniture nazionali di beni (le quali possono eccezionalmente essere dichiarate nel regime OSS UE, ma solo laddove vengano effettuate mediante un'interfaccia elettronica, che diventa deemed supplier del fornitore extra-UE).
Se un fornitore decide di iscriversi al regime UE, deve dichiarare e pagare l'IVA per tutte le forniture che rientrano nel regime. Non può scegliere di dichiararne alcune nel regime OSS UE e altre nella dichiarazione IVA nazionale.
Per chiarezza, è necessario fare una distinzione tra stato membro di identificazione e stato membro di consumo:
- Stato membro di identificazioneè lo Stato presso cui il soggetto passivo ha aderito al regime semplificato e in cui dichiara e versa l’IVA dovuta a uno o più Stati membri di consumo. Ci può essere solo uno Stato di identificazione;
- Stato membro di consumoè lo Stato membro in cui il soggetto che si è registrato al regime effettua operazioni nei confronti di consumatori presta servizi TTE a committenti che non sono soggetti passivi di imposta.
Adempimenti IOSS e OSS
L’ufficio competente in Italia per la gestione delle diverse attività dei regimi OSS e IOSS è il Centro Operativo di Pescara.
Previa adesione a tali regimi a seconda delle casistiche accedendo alla propria area del sito dell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali Fisconline, l’operatore evita di aprire una partita IVA in altri Stati membri UE (es. quando si supera la soglia dei 10.000) e versa all’erario italiano gli importi dovuti con riferimento alle IVE dei diversi paesi UE, presentando apposita dichiarazione trimestrale OSS /mensile IOSS delle operazioni effettuate al Centro Operativo di Pescara.
La decorrenza dell’iscrizione inizia dal 1° giorno del trimestre successivo alla data di adesione al regime.
Nel caso in cui l’operatore ha già effettuato operazioni rientranti nel regime speciale prima dell’adesione, ha comunque la facoltà di avvalersi del regime scelto con effetto dalla data della prima cessione/prestazione interessata, inviando tuttavia una comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro il 10° giorno del mese successivo alla prima operazione (es. se il contribuente ha superato la soglia dei 10.000 con vendite intraUE a distanza nel mese di settembre, lo stesso ha tempo di registrarsi al regime OSS entro il 10 ottobre, dandone comunicazione al Centro Operativo di Pescara).
我soggetti切si avvalgono戴尔'IOSS园子tenutia dichiarare mensilmente tutte le vendite a distanza (effettuate in tutti gli Stati membri UE) rientranti nel regime.
La dichiarazione deve essere inviata entro拉好del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni.
真主安拉dic Il versamento戴尔'imposta dovuta在基地hiarazione è effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima (art. 74-sexies1 co. 10 e 14 del DPR 633/72).
Se il soggetto passivo è registrato tramite un intermediario sarà quest'ultimo ad adempiere gli obblighi dichiarativi e di versamento.
Periodo di riferimento |
Termine di invio |
Gennaio | 28-feb |
Febbraio | 31-mar |
Marzo | 30-apr |
Aprile | 31-mag |
Maggio | 30-giu |
Giugno | 31-lug |
Luglio | 31-ago |
Agosto | 30-set |
Settembre | 31-ott |
Ottobre | 30-nov |
Novembre | 31-dic |
Dicembre | 31 gennaio dell'anno successivo |
Dalla dichiarazione devono risultare, in particolare:
- L'ammontare al netto dell'IVA delle vendite rientranti nel regime(distinte per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni e suddiviso per aliquote) per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese di riferimento;
- Le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizioneo del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;
- L'ammontare dell'imposta, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.
Inoltre,i soggetti che si avvalgono dell'IOSS non possono detrarre dall'impostadovuta per le operazioni soggette al regime specialequella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni.
L'IVA assolta sugli acquisti effettuati in Italia può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 38-ter co. 1-bisdel DPR 633/72 da parte dei soggetti non stabiliti nell'UE.
I medesimi soggetti possono detrarre l'imposta relativa agli acquisti effettuati in Italia, ove spettante ai sensi degli artt. 19 e ss. del DPR 633/72, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dagli stessi (art. 74-sexies1 co. 16 del DPR 633/72).
Invece, Il soggetto passivo IVA che si avvale dell'OSS deve riepilogare nell'ambito di apposita dichiarazione le operazioni effettuate in ciascun trimestre solare.
La dichiarazione deve esserepresentata in modalità elettronica entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche in assenza di operazioni (art. 74-quinquies co. 6e74-sexies co. 4del DPR 633/72; si vedano rispettivamente l'allegato D ed E alprovv. Agenzia delle Entrate n. 168315/2021).
I termini di presentazione della dichiarazione non sono posticipabili laddove cadano di sabato o in un giorno festivo.
Periodo di riferimento |
Termine di presentazione |
I trimestre | 30-apr |
II trimestre | 31-lug |
III trimestre | 31-ott |
IV trimestre | 31 gennaio dell'anno successivo |
La dichiarazione riporta, fra l'altro:
- l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui esse si considerano rilevanti (gli importi devono essere indicati separatamente in base alla tipologia di operazione);
- l'ammontare dell'imposta, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro.
La dichiarazione può essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, con una dichiarazione relativa a periodi d'imposta successivi (art. 74-quinquies co. 6-bis DPR 633/72).
L'imposta dovuta sulle operazioni rientranti nel regime speciale deve essere versata trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre solare di riferimento. Ai sensi dell'art. 1 del DM 20.4.2015 (come modificato dal DM 12.7.2021), il pagamento deve essere effettuato mediante:
- Addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (la richiesta di addebito inviata telematicamente tramite il portale OSS riporta l'indicazione del codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione OSS cui si riferisce il versamento);
- Mediante bonifico da accreditare su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite sul portale OSS, riportando nella causale del bonifico il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
Non è possibile avvalersi dell'istituto della compensazione exart. 17 del DLgs. 241/97.
Periodo di riferimento |
Termine di presentazione/versamento |
I trimestre | 30-apr |
II trimestre | 31-lug |
III trimestre | 31-ott |
IV trimestre | 31 gennaio dell'anno successivo |
I soggetti che si avvalgono dell'OSS non possono detrarre dall'imposta dovuta sulle operazioni cui si applica il regime quella assolta sui relativi acquisti di beni e servizi.
Qualora il soggetto passivo effettui in Italia operazioni diverse da quelle rientranti nell'OSS, l'imposta può essere detratta da quella dovuta su queste ultime, nel rispetto dell'art. 19 e ss. del DPR 633/72 (art. 74-quinquies co. 11 e art. 74-sexies co. 5 del DPR 633/72).
Cancellazione ed西文clusione da OSS e IOSS
Per potersi cancellare dall'IOSS, il soggetto passivo (o il relativo intermediario) deve informare lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del mese che precede quello in cui intende cessare di avvalersi del regime (art. 57-octies del Reg. UE 282/2011).
I soggetti identificati ai fini IOSS sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:
- Comunicano di non effettuare più vendite a distanza rientranti nel regime;
- Si può presumere che abbiano cessato di effettuare dette operazioni;
- Non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi dell'IOSS;
- Persistono a non osservare le norme relative al regime speciale;
- Il rappresentante fiscale comunica di non agire più in loro nome e per loro conto.
Il rappresentante fiscale è escluso dal regime speciale se:
- Per due trimestri civili consecutivi non ha agito come rappresentante fiscale di un soggetto aderente all'IOSS;
- Non soddisfa più le condizioni necessarie per agire in qualità di rappresentante fiscale ai fini dell'IOSS;
- Persiste a non osservare le norme relative al regime.
Invece, un soggetto passivo può cessare di avvalersi dell'OSS, a prescindere dal fatto che continui a cedere beni o a prestare servizi che possono rientrare nel regime speciale, dandone comunicazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre solare che precede quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime.
La cessazione ha effetto dal primo giorno del trimestre solare successivo (art. 57-octies del Reg. UE 282/2011).
Un soggetto passivo è escluso dall'OSS, ai sensi degli artt. 74-quinquies co. 5 e 74-sexies co. 3-bis del DPR 633/72, quando:
- comunica di avere cessato la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi coperti dal regime di cui si avvale;
- può altrimenti presumersi che le attività del soggetto passivo coperte dal regime speciale siano cessate;
- non soddisfa più le condizioni per avvalersi del regime (es. soggetto che si avvale del regime Non UE e che trasferisce la propria sede in uno Stato membro);
- persiste nel non osservare le norme relative al regime.
Ecco tutto ciò che occorre sapere su regime OSS e regime IOSS per vendere all'estero senza il rischio di incorrere in sanzioni.
NOTA BENE: Questo articolo è solo a scopo informativo e non ha valore di consulenza legale o professionale. Si prega di consultare un commercialista o avvalersi di una consulenza legale indipendente per informazioni specifiche relative alle vostre circostanze e al vostro paese di residenza. Shopify declina ogni responsabilità per l'utilizzo di queste informazioni.
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