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Saldi e vendite sottocosto: come gestirli da un punto di vista legale

Saldi e vendite promozionali

Sarà probabilmente capitato a molti di voi di effettuare vendite di fine stagione, promozionali e sottocosto – i cosiddetti saldi – nel vostronegozio online.

La domanda importante è: siete sicuri di averlo fatto nel modo legalmente corretto? Facciamo un po’ di chiarezza dal punto di vista legale.

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Premessa

Innanzitutto è da tenere bene a mente che i saldi, che si tratti di vendite promozionali, di fine stagione o sottocosto, rientrano nella “grande famiglia” dellevendite straordinarie, disciplinate a livello nazionale dal Decreto 114/1998 e dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.

Infatti, per “vendite straordinarie” si intendono quelle vendite nelle quali il sito di ecommerce “offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti”.

Le vendite di fine stagione e le vendite promozionali, però,sono molto differenti tra loro.

Infatti:

  1. le vendite di fine stagione (i saldi) riguardano solo i “prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo
  2. le vendite promozionali, invece, “sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato
Si può essere in presenza di una vendita promozionale anche quando il commerciante si limita a indicare il prezzo di vendita accompagnato da una dicitura che permette al consumatore di comprendere che non si tratta dell’usuale prezzo di vendita, ma che si trova in presenza di una promozione.

Infatti, l’AGCM ha riconosciuto in un provvedimento apposito l’esistenza di una promozione in presenza di un prezzo di vendita seguito dalla dicitura “Promozioni valide solo per il 16 agosto fino e/o salvo esaurimento scorte, errori e/o omissioni”. Questo provvedimento dimostra altresì che la durata della promozione può essere anche di un solo giorno.

Per sapere come effettuare una vendita di fine stagione o promozionale bisogna rifarsi alla legge regionale di competenza che, per l’ecommerce, è la legge del luogo in cui il merchant ha sede legale.

德拉Infatti,记住riforma costituzionaletrodotta dalla legge n. 3 del 2001,le regioni hanno competenza esclusiva in materia di normativa commerciale.

Solo a titolo di esempio, se la sede legale della vostra società è in Lombardia, dovrete fare riferimento alla Legge Regionale del 2 febbraio 2010 n. 6.

Il quadro normativo ovviamente è molto diversificato. Alcune legislazioni regionali (per esempio Puglia e Campania) vietano le vendite promozionali nei 40 giorni antecedenti i saldi, durante i saldi stessi o nei 40 giorni prima di Natale, e stabiliscono un obbligo di comunicazione preventivo al Comune dove si trova il negozio che effettua la promozione.

Saldi e vendite sottocosto

Le vendite sottocosto: un discorso a parte.

索诺勒vendite sottocosto disciplinate dal D.P.R.6 aprile 2001 n. 218 (Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto) in cui si riporta la seguente definizione della vendita sottocosto:

La vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’importa del valore aggiunto o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati…”

Anche le vendite sottocosto, come le vendite di fine stagione e le vendite promozionali, rientrano nella categoria delle vendite straordinarie.

Come ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico con la Risoluzione n. 97761 dell’11 giugno 2013 “ove la vendita sottocosto venga effettuata online, i limiti e le modalità dettagliatamente indicate nel citato D.P.R. n. 218 non possono essere applicatee ciò non può significare il divieto di svolgimento di tali modalità di offerta vantaggiosa”.

Naturalmente, come evidenziato dalla stessa Risoluzione, resta impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette di cui all’articolo 20 e ss. del Codice del Consumo che secondo il Ministero potrebbero rendere necessarie comunicazioni al pubblico analoghe a quelle previste per le vendite sottocosto “tradizionali” (ciò al fine di evitare di incorrere in informazioni ed omissioni ingannevoli).

Con riferimento a queste comunicazioni al pubblico, la Risoluzione ha citato l’opportunità di

  • comunicare in modo chiaro ed inequivocabile i prodotti, il quantitativo disponibile per ogni referenza e il periodo temporale della vendita;
  • identificare in modo inequivocabile i prodotti in vendita sottocosto;
  • nel caso di impossibilità di rispettare quanto indicato al punto (i) per l’intero periodo annunciato, rendere immediatamente pubblica la fine anticipata dell’offerta – per esempio in caso di esaurimento della merce in sottocosto – utilizzando i medesimi mezzi di comunicazione usati in precedenza.

Nella Risoluzione viene però precisato che alle vendite sottocosto è applicabile l’art. 15, comma V, del D. Lgs 114/1998, che richiede l’obbligo da parte dell'esercente dettagliante che intenda effettuare una qualunque tipologia di vendita straordinaria diindicare anche la percentuale di sconto applicata(la Risoluzione precisa che se i prodotti oggetto della vendita sottocosto sono offerti in vendita per la prima volta, lo sconto deve riferirsi al normale valore commerciale degli articoli offerti in promozione).

Inoltre, le vendite sottocostonon possono essere effettuate nei periodi immediatamente precedenti i saldi(che nella quasi totalità dei casi sono individuati con norma regionale: visto che la normativa che regola i saldi è regionale, mentre l’offerta in vendita online di prodotti sottocosto ha una estensione nazionale, vi consiglio diprendere come termine di riferimento il primo giorno nel quale, in senso assoluto, iniziano i saldi in Italia, ed evitare di offrire online prodotti sottocosto nei giorni immediatamente precedenti).

Come pubblicizzare lo sconto? Attenti all'informativa!

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che nella pubblicità del prezzo scontato realizzato nell’ambito di una vendita straordinaria (che si tratti di vendita di fine stagione, sottocosto o promozionale) deve essere esposto:

  • il prezzo normale di vendita del prodotto,
  • la percentuale (oppure l’indicazione in termini assoluti) di sconto o ribasso che viene praticata, e
  • il prezzo di vendita realmente praticato, cioè scontato.

Evitare di rispettare questa normativa può comportare il rischio di sanzioni.

Le sanzioni

Violare la normativa, nazionale e/o regionale, in materia di vendite straordinarie risulta in una pratica commerciale scorretta punibile ai sensi del Codice del Consumo con una sanzione da 5.000,00 euro a 5.000.000,00 euro.

Quindi: uomo avvertito, mezzo salvato. In caso di dubbi, è sempre meglio rivolgersi a un bravo commercialista o esperto legale specializzato in tematiche ecommerce.

Conclusioni

Quindi, ricapitolando:

  1. informatevi sulle disposizioni di legge della vostra regione in questa materia, e rispettatele
  2. se effettuate vendite sottocosto (diverse dai saldi), comunicate chiaramente quali sono i prodotti scontati, qual è il quantitativo disponibile per ognuno e per quanto dura la vendita
  3. sempre nel caso di vendite sottocosto, indicate la percentuale di sconto applicata
  4. non effettuate vendite sottocosto nei periodi immediatamente precedenti i saldi
  5. esponete il prezzo normale di vendita del prodotto, la percentuale di sconto o lo sconto totale praticato, e il prezzo di vendita realmente praticato, cioè il prezzo finale scontato.


NOTA BENE: Questo articolo è solo a scopo informativo e non ha valore di consulenza legale o professionale. Si prega di consultare un commercialista o avvalersi di una consulenza legale indipendente per informazioni specifiche relative alle vostre circostanze e al vostro paese di residenza. Shopify declina ogni responsabilità per l'utilizzo di queste informazioni.

Lorenzo GrassanoNote sull’AutoreLorenzo Grassano (l.grassano@studiolegalegrassano.it) è titolare dello Studio Legale Grassano di Milano. Esperto di ecommerce e privacy law, assiste dal punto di vista legale siti e start-up italiani e stranieri. Da quando ha fondatoLegalBlink, servizio di assistenza legale per web agency e merchant, acquista quasi tutto solo online.

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