Crea un negozio online, qualunque sia il tuo settore

Crea un sito web di ecommerce supportato da potenti strumenti che ti aiutano a trovare clienti, generare vendite e gestire la tua routine.

Donna che richiede un prestito per piccole imprese tramite laptop.

Come aprire un’attività indipendente in Svizzera

来aprire联合国'attivita在瑞士

La Svizzera ha un’economia stabile e solida, un sistema fiscale vantaggioso, una burocrazia più snella di quella italiana; è un paese da anni in testa alGlobal Innovation Index, in cui l’ecommerce naviga a gonfie vele già da tempo —gli acquirenti online sono 7.5 milioni e si prevede che diventeranno 8.2 milioni nel 2023.

È comprensibile quindi che in molti stiano valutando di aprire un’attività in Svizzera, magari proprio un ecommerce. Per quelli di voi che ci stanno pensando, abbiamo fatto un po’ di ricerche su requisiti, leggi e possibilità. Ve le riportiamo di seguito.

Guida legale per titolari di ecommerce

Tutti gli adempimenti legali necessari per aprire un ecommerce in regola.

Chi può aprire un’impresa in Svizzera

Oltre ai cittadini svizzeri, possono mettersi in proprio su territorio elvetico:

  • i cittadini dell’Unione Europea;
  • i cittadini dei Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (AELS);
  • i cittadini di Paesi terzi;
  • i frontalieri provenienti da Paesi UE, AELS e terzi.

Per i cittadini croati, invece, pur facendo parte dell’UE, vigono regole specifiche che vi consigliamo di approfondire leggendo il documentoCroazia: entrata e dimora.

Cittadini dei Paesi UE e AELS

Tutti questi cittadini, eccetto i croati, possono mettersi in proprio esercitando quella che viene chiamata un’attività lucrativa indipendente.

Per le assicurazioni sociali, a cui accenneremo più avanti, sono indipendenti le persone che lavorano a nome proprio e in proprio, che hanno una ragione sociale e che si assumono il rischio economico.

I professionisti indipendenti che vogliano esercitare sul territorio svizzero ottengono il permesso quinquennale di dimora B ma sono tenuti a dimostrare l’effettiva esistenza dell’attività indipendente. Come prova possono portare per esempio l’iscrizione a un albo professionale o al registro di commercio, un numero IDI oppure la registrazione a un’assicurazione sociale come lavoratore indipendente.

Chi vuole intraprendere un’attività indipendente può scegliere liberamente il settore, tenendo conto però che ci sono una serie di professioni regolamentate per cui valgono alcune restrizioni. Per esempio l’avvocato, il medico, lo psicologo, ma anche la guida alpina e il direttore di hotel o di ristorante. Per conoscere quali sono queste professioni vi consigliamo di controllare l’elenco completomesso a disposizione dal Consiglio federale svizzero.

Frontalieri dei Paesi UE e AELS

Anche i frontalieri possono aprire un’impresa in Svizzera. Sono tenuti a dimostrare alle autorità di essere in grado di esercitare l’attività indipendente e per farlo possono sfruttare dei documenti aziendali come quelli contabili, l’iscrizione al registro di commercio o l’apertura di un ufficio.

Dopo aver dimostrato che l’attività ha buone probabilità di aver un esito positivo, otterranno un permesso quinquennale per frontalieri.

Cittadini e frontalieri di Paesi terzi

Chi proviene da Paesi terzi, per poter avviare un’attività indipendente in Svizzera, deve dimostrare che l’impresa avrà un impatto positivo sull’economia della Svizzera. Fanno eccezione i cittadini che

  • hanno già un permesso C;
  • sono sposati con un cittadino che ha un permesso C;
  • sono sposati con un cittadino svizzero.

Tutti gli altri invece sono tenuti a dimostrare che la loro attività sarà in grado di

  • contribuire alla diversificazione dell’economia regionale;
  • creare posti di lavoro per la manodopera locale;
  • fare investimenti consistenti;
  • generare introiti per la Svizzera.

Perché la verifica da parte delle autorità abbia esito positivo, è opportuno che l’imprenditore abbia già sviluppato la sua idea commerciale e abbia unpiano aziendale ben studiato e definito.

Di conseguenza, gli imprenditori devono necessariamente avere un'idea commerciale sviluppata ad uno stadio avanzato già prima dell'eventuale trasferimento in Svizzera. Un corrispettivo piano aziendale costituisce una valida base affinché la verifica della domanda abbia un esito positivo. I vincoli organizzativi con altre imprese devono essere segnalati. E infine occorre allegare l'atto costitutivo dell'impresa e/o l'estratto del registro di commercio.

Forme giuridiche d’impresa

Le forme giuridiche più comuni in Svizzera sono la ditta individuale, la società anonima (SA) e la società a garanzia limitata (Sagl).

Ditta individuale

È di esclusiva proprietà del titolare e quindi legata alle attività del proprietario. È la forma scelta da professionisti come architetti e avvocati ma anche da artigiani e micro imprese.

Per avviarla sono necessari i permessi di dimora e di lavoro, mentre l’iscrizione nel registro di commercio, che vedremo più avanti, dipende dal fatturato. Non serve invece versare un capitale iniziale.

Società anonima

Insieme alla ditta individuale è la forma più diffusa perché in termini di responsabilità e di capitale è vantaggiosa anche per le piccole imprese. Infatti, per gli impegni della società anonima risponde solo il patrimonio sociale e quindi in caso di fallimento i soci perdono solo il capitale azionario.

Il capitale sociale minimo è di 100.000 CHF. Può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche, deve essere iscritta al registro di commercio e deve essere rappresentata da una persona residente in Svizzera. Il rappresentante deve quindi avere un permesso di dimora e di lavoro.

公司一个遗传算法ranzia limitata (Sagl)

La Sagl è una forma mista tra la società anonima e la società in nome collettivo ed è molto diffusa tra PMI e aziende a conduzione familiare.

Come per la Società anonima, per i debiti risponde soltanto il patrimonio sociale, mentre il capitale iniziale da versare è più contenuto (20.000 CHF).

Per la costituzione valgono le stesse regole della Società anonima:

  • una o più persone fisiche o giuridiche;
  • iscrizione al registro di commercio;
  • rappresentata da una persona residente in Svizzera.

Registro di commercio, registro delle imprese e IDI

IlRegistro di commercioraccoglie i dati fondamentali delle imprese che operano sul territorio svizzero. È pubblico ed è gestito dai cantoni.

IlRegistro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) e il Numero d’identificazione delle imprese (IDI)servono alle amministrazioni pubbliche svizzere per identificare le imprese.

Registro di commercio

Il registro di commercio, così come stabilito dalla relativa Ordinanza, “ha lo scopo di registrare e pubblicare fatti giuridicamente rilevanti”. È quindi uno strumento di trasparenza.

Nel registro di commercio devono iscriversi:

  • le ditte individuali con un fatturato annuo a partire da 100.000 CHF;
  • le società in nome collettivo;
  • le società in accomandita;
  • le società anonime;
  • le società in accomandita per azioni;
  • le società a garanzia limitata;
  • le società cooperative;
  • le associazioni che esercitano un'attività di natura commerciale;
  • le fondazioni (tranne le fondazioni di famiglie e fondazioni a scopo pubblico della Chiesa);
  • le succursali di società straniere e svizzere.

Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS)

Il RIS e联合国registro statistico e非市政厅里切contiene le informazioni principali relative alle imprese e alle succursali che generano un’attività economica in svizzera.

Viene usato dalle amministrazioni locali più che altro per fini statistici, di ricerca e di pianificazione.

Numero d’identificazione delle imprese (IDI)

L’IDI è entrato in vigore nel 2011 e da allora viene attribuito a tutte le imprese attive in Svizzera, sia a quelle iscritte al Registro del commercio che a quelle che non sono nel Registro. Ogni impresa, esclusi gli stabilimenti e le filiali, riceve un IDI univoco.

Vengono iscritte nel registro IDI:

  • unità del Registro di commercio;
  • unità soggette all’IVA;
  • lavoratori indipendenti;
  • persone iscritte nel registro cantonale degli avvocati e/o dei notai;
  • società semplici;
  • imprese straniere con una sede in Svizzera;
  • aziende agricole e forestali;
  • unità della pubblica amministrazione;
  • istituzioni che svolgono compiti di diritto pubblico;
  • associazioni;

Assicurazioni per le persone e per le aziende

Gli imprenditori devono stipulare le assicurazioni sociali per se stessi e, se ne hanno, per collaboratori e dipendenti.

一个自德拉福马德拉giuridica公司alcune assicurazioni sociali sono obbligatorie o meno. Per esempio, i titolari di ditte individuali sono considerati lavoratori indipendenti e quindi devono provvedere da soli alla propria assicurazione. Invece i titolari di società anonime o società a garanzia limitata sono allo stesso tempo imprenditori e dipendenti, perciò per le assicurazioni sociali sono considerati lavoratori dipendenti e quindi per loro diventano obbligatorie la maggior parte delle assicurazioni.

Ci sono poi le assicurazioni aziendali che sono per lo più facoltative e consentono all’imprenditore di scegliere da quali rischi tutelarsi.

Per verificare quali assicurazioni siano obbligatorie, potete consultare latabella creata dal Consiglio federale che mette in collegamento le forme giuridiche con i vari tipi di assicurazione.

Per farvi un’idea delle opzioni per assicurare l’azienda, sempre sul sito del Consiglio trovate unapanoramica delle polizze e dei tipi di rischi da cui tutelano.

Le imposte svizzere per imprenditori e imprese

Le società di persone come le ditte individuali devono pagare:

  • l’imposta federale diretta sul reddito;
  • l’imposta cantonale sul reddito e sulla sostanza.

Le società di capitale come le società anonime e le società a garanzia limitata devono pagare:

  • l’mposta federale diretta sull’utile;
  • l’imposta cantonale sull’utile e sul capitale.

A seconda del comune in cui si trovano, sia le società di persone sia le società di capitale avranno supplementi o riduzioni sull’imposta federale.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

L’IVA è un’imposta sui consumi applicata a beni e servizi e riscossa dalla Confederazione per coprire le spese statali.

Chi vende a consumatori privati deve indicare l’IVA e fare sì che sia compresa nel prezzo finale. Chi invece commercia con altre imprese può indicare il prezzo netto e specificare a parte l’aliquota IVA.

L’IVA applicata e fatturata dovrà poi essere versata alla Confederazione. Gli imprenditori potranno poi dedurre dall’importo versato l’imposta già pagata nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta.

Di solito questa comprende comprende:

  • l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero;
  • la tassa d'acquisizione dichiarata dall'impresa;
  • l'imposta sulle importazioni, in caso di importazione di merci.

Chi ha l’obbligo di versare l’IVA

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, sono tenute a pagare l’IVA.

Tuttavia se un’impresa ha un fatturato annuale — derivante da prestazioni sul territorio svizzero e estero — inferiore a 100.000CHF, allora quest’impresa è esonerata dal pagamento dell’IVA.

Aliquote IVA in vigore

Dal 1 gennaio 2018 le aliquote IVA corrispondono:

  • al 7,7% del fatturato in casi normali;
  • al 3,7% per il settore alberghiero e le prestazioni d'alloggio;
  • al 2,5% per alimentari e bevande non alcoliche, libri, giornali e riviste, medicinali nonché biglietti per eventi sportivi e culturali.

Fare ecommerce in Svizzera: cosa c'è da sapere

In Svizzera il commercio elettronico è soggetto a queste disposizioni:

Valgono inoltre queste disposizioni dell’Unione Europea:

Secondo il Codice delle obbligazioni, per concludere un contratto di vendita è sufficiente che il cliente clicchi sul pulsante di acquisto, ma entrambe le parti devono essere d’accordo sui punti essenziali del contratto, in particolare sull’oggetto in vendita, sul prezzo e sulla conclusione del contratto.

È fondamentale quindi — per legge ma ci sentiamo di dire anche per questioni deontologiche — che il cliente abbia tutte le informazioni necessarie per poter concludere un acquisto con serenità.

Proprio per questo la legge stabilisce che sul sito siano riportate con trasparenza le informazioni sull’operatore di ecommerce insieme a dettagliate condizioni generali di vendita.

Le informazioni sull'operatore

Come stabilisce la legge federale contro la concorrenza sleale, un ecommerce deve riportare in maniera chiara e accessibile:

  • l’indirizzo completo del titolare — impresa o individuo;
  • i recapiti della persona di riferimento;
  • l’indirizzo email a cui scrivere per ottenere assistenza;
  • un numero di telefono;
  • l’IDI, cioè il numero d’identificazione dell’impresa.

Queste informazioni possono essere inserite nel sito sotto forma diimpressum, ovvero quella dichiarazione di proprietà e paternità che deve essere presente su libri, giornali, riviste e siti pubblicati nei paesi di lingua tedesca.

Ecco cosa dice la legge nello specifico:

«Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque offre merci, opere o prestazioni mediante commercio elettronico, omettendo di:

  1. indicare in modo chiaro e completo la sua identità e il suo indirizzo di contatto, incluso il suo indirizzo di posta elettronica,
  2. indicare le singole fasi tecniche della conclusione di un contratto,
  3. mettere a disposizione mezzi tecnici adeguati che permettono di individuare e correggere errori di immissione prima dell'invio dell'ordinazione,
  4. confermare immediatamente per via elettronica l'ordinazione del cliente.»

Le condizioni generali di vendita

Altro elemento fondamentale sono le condizioni generali di vendita, in cui il titolare dell’ecommerce definisce tutti i termini legali della vendita e che, una volta approvato dal cliente, diventa parte integrale del contratto di vendita.

È importante che le condizioni di vendita siano definite con cura, che tutelino il cliente e che non siano sfavorevoli per il commerciante. Per questo potrebbe essere utile scriverle facendosi seguire da un legale.

Anche perché la legge federale contro la concorrenza sleale stabilisce che:

«Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali».

Ciò vuol dire che le condizioni di vendita non possono essere soltanto nell’interesse del venditore, ma devono tutelare l’acquirente.

Inoltre il commerciante deve sapere che:

  • le dichiarazioni abusive o inappropriate sono illegali — per esempio "invio a rischio dell'acquirente”;
  • le clausole che comportano maggiori rischi per l’acquirente devono essere messe bene in evidenza.

Ecco una panoramica di alcuni degli elementi che vanno inseriti nelle condizioni generali di vendita:

1. Garanzia

Le condizioni di garanzia devono essere esplicitate in maniera chiara, tenendo conto che:

  • se un prodotto è difettoso o non corrisponde a quanto promesso, il compratore può far valere il suo diritto alla garanzia per due anni;
  • il Codice delle obbligazioni svizzero prevede in questo caso la risoluzione del contratto o il risarcimento;
  • il venditore può accordare un servizio aggiuntivo o una sostituzione.
2. Ordini

Va specificato come si effettua un ordine.

3. Prezzi

Il commerciante deve dare informazioni sulle politiche di prezzo, su eventuali costi aggiuntivi, sulle valute, sulle modalità di fatturazione, ecc.

4. Pagamenti

In questa sezione vanno le informazioni che riguardano le modalità di pagamento messe a disposizione dei clienti e sulla sicurezza delle transazioni.

5. Consegna

Vanno indicati tempi e modalità di consegna, tenendo conto che il diritto svizzeronon prevede tempi massimi di consegna.

I tempi di consegna indicati non devono essere comunque diversi da quelli realmente stimati, altrimenti il commerciante, nel tentativo di attrarre clienti, violerebbe la legge sulla concorrenza sleale.

Attenzione: l 'Unione欧洲prevede切我拍子di consegna non siano superiori a 30 giorni. Chi commercia con cittadini deve tenerne conto e deve sapere che può comunque concordare un tempo superiore, ma deve farlo esplicitamente prima che il cliente concluda il contratto.

6. Rispedizione

Va descritta la procedura di restituzione o sostituzione della merce, se il commerciante lo prevede.In Svizzera il diritto di recesso non è obbligatorio, lo vediamo più avanti.

7. Legge applicabile e tribunale competente

Devono essere riportati il diritto (complesso di norme) di riferimento e il tribunale che ha competenza in caso di azioni legali. Va inoltre indicato che il consumatore può scegliere di intentare un’azione legale rivolgendosi al tribunale del proprio domicilio anziché a quello del venditore.

Il diritto di recesso per gli ecommerce svizzeri

Nel diritto svizzero il recesso non esiste. Esiste un diritto di revoca ma è applicabile solo ad alcuni tipi di contratti, tra i quali non rientra la vendita online.

Il codice deontologico dell’Associazione svizzera di vendita per corrispondenza prevede un diritto di restituzione di dieci giorni che vale però soltanto per i membri dell’associazione.

年青一代Il venditore comunque scegliere di prevedere la possibilità di recesso per l’acquirente, in tal caso dovrà inserire una voce specifica nelle condizioni generali di vendita in cui chiarirà:

  • la possibilità di usufruirne;
  • modalità per usufruirne;
  • tempi per una eventuale restituzione del prodotto.

Attenzione però: l’Unione Europea prevede ildiritto di recessoche garantisce al cliente la possibilità di sciogliere il contratto intercorso con il commerciante entro un periodo di 14 giorni, senza dover fornire alcuna motivazione. Il periodo di 14 giorni decorre da quando il cliente acquisisce il possesso fisico dei beni, cioè riceve i prodotti ordinati.

Tutti i commercianti che vendono a cittadini europei devono garantire questo diritto.

L’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP)

Come accennavamo, l’ordinanza sull’indicazione dei prezzi è valida solo per le offerte di acquisto destinate a consumatori privati e non ad altre aziende.

L’ordinanza stabilisce come devono essere indicati e cosa devono comprendere i prezzi.

Le indicazioni seguenti in particolare valgono per il commercio elettronico.

1. Merci

Bisogna indicare in franchi svizzeri il prezzo effettivo che deve includere tutti i supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo, come l’IVA o le tasse per riciclare le apparecchiature elettroniche. Vanno poi indicati con trasparenza tutti i costi aggiuntivi.

Tutte le informazioni relative al prezzo devono essere ben visibili nella pagina del prodotto.

Il prezzo deve essere ben leggibile e immediatamente visibile, non deve apparire solo dopo aver fatto scorrere la pagina o dopo aver cliccato su un link.

Anche le spese di spedizione devono essere ben visibili e chiare.

2. Servizi

L’ordinanza si applica anche a tutta una serie di servizi, elencati nell’articolo 10. Fra questi per esempio la vendita di corsi, di viaggi o di servizi fotografici.

Per i servizi vale quanto detto per le merci, inoltre vanno indicati in modo chiaro tutti i dettagli che riguardano le tariffe e la definizione del prezzo.

Per alcuni servizi ci sono prescrizioni particolari, vi consigliamo di leggere l’ordinanza dall’articolo 11a al 12 e di consultare lebrochure specifiche per settoredisponibili sul sito della Segreteria di Stato dell'economia, in particolare quella sulcommercio online di merci.

3. Pubblicità

Se un’inserzione pubblicitaria riporta il prezzo del prodotto, questo prezzo deve essere quello effettivamente pagabile e quindi comprensivo di tutti i costi aggiuntivi.

4. Prezzi comparativi

In alcune circostanze, descritte negli articoli 16 e 17 dell’ordinanza, il venditore può esporre il prezzo effettivamente pagabile e affiancargli altri prezzi o riferimenti a sconti espressi in cifre.

In ogni caso non sono ammissibili prezzi comparativi che non rappresentano:

  • prezzi realmente praticati dal venditore;
  • veri prezzi di mercato, in caso di confronto con la concorrenza.

La protezione dei dati degli utenti

I siti di ecommerce trattano diversi dati personali dei propri utenti e sono tenuti a farlo in modo trasparente e sicuro.

I siti che sono accessibili solo ai cittadini svizzeri devono rispettare la legge federale sulla protezione dei dati, le imprese che invece trattano dati di cittadini europei dovranno rispettare anche il regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR).

I punti salienti della legge federale stabiliscono che:

  • i dati personali devono essere utilizzati solo con lo scopo indicato al momento in cui sono stati ottenuti;
  • i dati non possono essere comunicati al di fuori delle frontiere svizzere, se non per eccezioni previste dalla legge;
  • i dati devono essere trattati in sicurezza per impedirne qualsiasi tipo di utilizzo non autorizzato.

I siti web, ecommerce ma non solo, che trattano dati personali devono avere una sezione dedicata per comunicare agli utenti quali dati vengono acquisiti, a quale scopo, in che modo e come vengono messi in sicurezza.

È fondamentale, inoltre, che l’utente abbia la possibilità di limitare l’uso che viene fatto dei suoi dati.

Per quanto riguarda il GDPR, vi rimandiamo ai nostri articoli sull’argomento:

Ancora un po’ di risorse da consultare

La materia è complessa e il nostro articolo, per quanto approfondito, non è esaustivo. Vi lasciamo perciò con una serie di link da cui prendere altre informazioni e con l’invito, come sempre, a rivolgervi a esperti di settore nel caso voleste tentare l’impresa di avviare un’attività in proprio in Svizzera. Buon lavoro!

Risorse per approfondire

Argomenti: