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L’Europa elimina il geoblocking: ecco le novità in arrivo per consumatori e merchant

La fine del geoblocking

In questi mesi si è parlato molto delGDPR,il Regolamento europeo entrato in vigore quest’anno che ha rivoluzionato la privacy in Europa. Forse non tutti sapete, però, che il 2018 sarà ricordato anche per l’entrata in vigore di un altro importante provvedimento: il Regolamento sulgeoblocking.

Si tratta delRegolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/302 del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire我blocchi geografici ingiustificati e altre印版di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenzao sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno.

Questo regolamento rivoluzionerà l’ecommerce tanto quanto il GDPR, forse anche di più.

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Il contesto nel quale è nato il Regolamento sulgeoblocking

Molti siti di ecommerce consentono l’acquisto solo ai clienti del proprio paese.

Ipotizziamo che un consumatore italiano voglia acquistare su un sito tedesco; dopo aver scelto il prodotto, al termine del procedimento di acquisto, verrà reindirizzato alla pagina italiana del sito. Qui, però, non è detto che lo stesso prodotto sia disponibile, o che sia disponibile allo stesso prezzo.

Ecco altri esempi digeoblocking. Alcuni negozi online non accettano carte di credito emesse da banche di altri paesi europei; altri negano la registrazione agli utenti che hanno un indirizzo fisico in un altro paese.

Considerate che Eurodisney Parigi è stato uno degli esempi più celebri digeoblocking.Il parco di divertimenti era finito nel mirino della Commissioneper aver applicato prezzi maggioratiai clienti tedeschi e inglesi che acquistavano online.

Divieto di disparita di trattamento纳粹在基地onalità e luogo di residenza

Il Parlamento europeo ha ritenuto di vietare questo genere di restrizioni in quanto lesive dell’articolo 20 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno; tale articolo dispone che gli Stati membri debbano assicurare che i prestatori di servizi stabiliti nell’Unione “non trattino in modo diverso i destinatari dei servizi sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza”.

Statistiche sui siti che praticano il goeblocking

Secondo un'indaginecondotta dalla Commissione europea,il 63% dei siti web europei non consente ai consumatori di comprare da un altro Paese UE.

Per quanto riguarda i beni materiali, ilgeoblockingè praticato maggiormente nel settore degli elettrodomestici (l’86% dei siti lo applica), ma anche in quello inerente il tempo libero; ad esempio, ai biglietti di eventi sportivi (in questo ambito la percentuale si assesta al 40%).

Aumenta la tutela dei consumatori

Il regolamento è stato incluso in una specie di “pacchetto normativo sul commercio elettronico” creato dal Parlamento europeo, insieme alla legislazione suiservizi transfrontalieri per il recapito dei pacchi, votata a marzo di quest’anno e alla legge perrafforzare la tutela dei consumatori, già approvata dal Parlamento nel 2017.

Una volta in vigore, il regolamento andrà ad aggiungersi ad altri risultati storici quali l'abolizione delle tariffe di roaming per i telefoni cellulari e l'introduzione della portabilità transfrontaliera degli abbonamenti online.

Per comprendere le aspettative poste su questo regolamento, basta citare le entusiastiche parole della relatrice, Róża Thun:

"Questa nuova legge dell'UE sul geoblocking rappresenta un passo importante verso un mercato unico digitale ancora più competitivo e integrato, sia per i consumatori sia per i commercianti. Rappresenta inoltre un'altra pietra miliare nella lotta contro la discriminazione dei consumatori in base alla nazionalità o al luogo di residenza, cosa che non dovrebbe mai accadere nella nostra Europa unita. Abbiamo dimostrato che l'Unione europea può produrre risultati concreti per i cittadini di tutta Europa, apportando cambiamenti positivi alla loro vita quotidiana."

Cosa cambierà in concreto

Il regolamento consentirà di eliminare le discriminazioni sulla base di:

  • nazionalità dei clienti;
  • luogo di residenza;
  • luogo di stabilimento.

Ecco le conseguenze del Regolamento sulgeoblocking:

  • i merchant dovranno trattare gli acquirenti di altri Paesi come quelli locali, garantendo accesso agli stessi prezzi, prodotti e servizi;
  • i consumatori potranno fare acquisti online su qualsiasi sito dell’Unione europea, senza essere automaticamente bloccati o reindirizzati ad altri siti;
  • gli acquirenti online avranno un accesso transfrontaliero più agevole a prodotti, prenotazioni alberghiere, noleggio auto, festival musicali o biglietti per parchi di divertimento.

In particolare, in base alle nuove regole, i merchant non potranno operare discriminazioni tra clienti relativamente a termini e condizioni generali - prezzi inclusi - per:

  • beni consegnati in uno Stato membro in cui l'operatore propone la consegna o che sono ritirati presso un luogo concordato con il cliente;
  • servizi forniti tramite mezzi elettronici, come il cloud computing, l'archiviazione dei dati e l'hosting di siti web;
  • servizi quali l'alloggio in alberghi e il noleggio auto, che il cliente riceve nel Paese in cui ha sede l'operatore.

La discriminazione ingiustificata dei clienti in relazione ai metodi di pagamento sarà vietata.

Pertanto, i commercianti non saranno autorizzati ad applicare condizioni di pagamento diverse ai clientiper motivi di nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento.

Il geoblocking non si applicherà a tutti i beni e i servizi

Il regolamento troverà applicazione dal 3 dicembre 2018, ma non si applicherà indistintamente a tutti i beni e servizi.

I contenuti digitali protetti da copyright (es.: ebook, musica o giochi online), non saranno coperti dal regolamento.

Tuttavia, il regolamento prevede una clausola che impone alla Commissione europea di valutare entro due anni se il divieto digeoblockingdebba essere esteso a tali contenuti.

Anche i servizi finanziari, audiovisivi, sanitari e sociali nonché di trasporto sono per il momento esclusi dal campo d'applicazione.

Lorenzo GrassanoNote sull’AutoreLorenzo Grassano (l.grassano@studiolegalegrassano.it) è titolare dello Studio Legale Grassano di Milano. Esperto di ecommerce e privacy law, assiste dal punto di vista legale siti e start-up italiani e stranieri. Da quando ha fondatoLegalBlink, servizio di assistenza legale per web agency e merchant, acquista quasi tutto solo online.

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